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Trattamento fiscale degli omaggi natalizi
Fisco indulgente con le strenne promozionali
Imprese e lavoratori autonomi possono dedurre il costo e recuperare l'Iva per l'acquisto di regali per la clientela, purché di modico valore
 

Prodotti di ogni genere, soprattutto nel periodo natalizio, arrivano "esentasse" ai consumatori italiani: dalle agende alle cravatte, dalle penne ai calendari, dal set di fazzoletti agli ombrelli.
Non solo: anche panettoni, spumanti, torroni, dolciumi vari, omaggiati a scopo di rappresentanza, sono alleggeriti del peso del fisco.
Riguardo ai prodotti alimentari e alle bevande da regalare, infatti, la circolare n. 54/E del 19/6/2002, ha chiarito che è possibile detrarre l'Iva pagata per il loro acquisto.


Essendo oramai iniziata l'operazione "regali di Natale", rivediamo brevemente le regole sul regime fiscale degli omaggi, cominciando proprio dal trattamento ai fini dell'Iva.

Detrazione dell'Iva sull'acquisto
Attenuando il divieto della detrazione dell'imposta relativa alle spese di rappresentanza, stabilito dalla lettera h, dell'articolo 19-bis1, del Dpr n. 633 del 1972, la stessa disposizione accorda la detrazione qualora tali spese siano costituite da beni di costo unitario non superiore a cinquantamila lire (ora 25,82 euro).
E' opportuno, però, ricordare che, secondo le disposizioni del tuit, "si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni, o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa" (articolo 74, comma 2, Dpr n. 917 del 1986).

L'azienda produttrice di computer, quindi, può detrarre l'Iva pagata per acquistare bottiglie di spumante, ciascuna di costo non superiore a 25,82 euro (al netto della stessa Iva), da inviare in omaggio ai clienti.
Analogamente, il titolare dello studio professionale può recuperare l'Iva pagata per acquistare agende, nel suddetto limite di costo, da inviare in omaggio alla clientela.
In tali casi, pertanto, l'imposta pagata ai fornitori a titolo di rivalsa non costituisce un costo.
Si rammenta che non è possibile considerare spesa promozionale l'omaggio al dipendente, per cui la relativa imposta pagata all'atto dell'acquisto non è detraibile (in tal senso, la risoluzione n. 666305 del 16/10/90).

Non imponibilità della cessione gratuita
In linea generale, le cessioni gratuite di beni, per il cui acquisto sia stata detratta l'imposta, costituiscono operazioni imponibili, in base alla previsione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, n. 4, del Dpr n. 633/1972.
La stessa disposizione, tuttavia, dichiara irrilevanti le cessioni gratuite in presenza delle seguenti condizioni:
- deve trattarsi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa (questa condizione è generalmente soddisfatta, quindi, nel caso di omaggi da parte di professionisti)
- il costo unitario del bene non deve essere superiore a cinquantamila lire (25,82 euro). Sussistendo tali condizioni, quindi, il trasferimento gratuito della proprietà del bene non costituisce cessione agli effetti dell'Iva.

Poiché ricorrono entrambe le condizioni, negli esempi fatti precedentemente si verifica la completa detassazione, agli effetti dell'Iva, del bene dato in omaggio. Infatti:
- da un lato, l'imposta pagata dai soggetti passivi ai fornitori dello spumante e delle agende viene recuperata attraverso il meccanismo della detrazione
- dall'altro, la "fuoriuscita" del bene dato in omaggio dalla sfera del soggetto passivo non è operazione imponibile.
E' necessario che il contribuente predisponga e conservi documentazione idonea a comprovare l'effettivo impiego dei beni per scopi di rappresentanza (ad esempio, note di consegna), qualora ciò non possa oggettivamente desumersi dalle caratteristiche dei beni stessi.

Casi particolari
Se vengono dati in omaggio beni, la cui commercializzazione o produzione rientra nell'attività propria dell'impresa (per esempio, la bottiglia di spumante regalata dall'azienda vitivinicola), la vigente formulazione della legge prevede l'imponibilità della cessione sulla base del valore normale, indipendentemente dal costo (per cui è imponibile anche l'omaggio di valore inferiore a 25,82 euro).
Se, invece, vengono dati in omaggio beni acquistati senza avere potuto detrarre l'Iva (come i beni costituenti spese di rappresentanza di costo superiore a 25,82 euro), la cessione non è imponibile; ciò per evitare duplicazioni d'imposta.

Deduzione della spesa ai fini reddituali
Agli effetti del reddito, è previsto un trattamento differenziato per i lavoratori autonomi e per le imprese.
I primi possono dedurre le spese di rappresentanza nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati ad omaggio, dunque, concorre al predetto limite (articolo 50, comma 5, tuir).
Le imprese, invece, possono dedurre integralmente nell'esercizio gli acquisti di beni da omaggiare di valore unitario fino a 25,82 euro. Per i beni di valore superiore, è ammesso in deduzione un terzo del costo, da ripartire in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (articolo 74, comma 2, tuir).